La manutenzione del giardino privato nel Condominio: problemi, obblighi e soluzioni.

La manutenzione del giardino privato nel Condominio: problemi, obblighi e soluzioni.

 

Il Regolamento del Condominio, contrattuale o assembleare,
può prevedere obblighi di manutenzione per i proprietari dei
giardini privati

I giardini di pertinenza esclusiva dei condomini, quindi privati, di solito situati al piano terra, possono essere oggetto di obblighi
di manutenzione nei confronti del condominio.

Il giardino privato si può definire come un’area confinante con il fabbricato condominiale coltivata a verde con prato, piante e cespugli
e naturalmente non rientra tra le parti comuni dell’edificio.

Il regolamento di condominio contrattuale, cioè approvato all’unanimità, può prevedere obblighi e limiti di manutenzione a carico
dei singoli condomini, proprietari esclusivi dei giardini, ed anche sanzioni per coloro che non vi provvedano.

Nel caso il regolamento di condominio sia assembleare vi è comunque la possibilità di disporre obblighi di cura e manutenzione della proprietà privata.

Obbligo di rispettare i Regolamenti Comunali
e le distanze delle piante dai confini. 

Bisogna inoltre tener conto dei regolamenti comunali, i quali possono prevedere particolari obblighi di manutenzione a carico dei proprietari delle aree
verdi private ed anche dei principi civilistici in ambito di responsabilità extracontrattuale, quale ad esempio quello che devono essere rispettate le distanze
delle piante, dei cespugli e degli alberi rispetto al confine ( art. 892 CC).

Per confine s’intende la distanza di alberi e piante da :

  • la proprietà comune
  • la proiprietà di altri condomini
  • la proprietà di terzi
  • la proprietà comunale.

Le parti interessate possono comunque derogare prevedendo distanze maggiori od inferiori a quelle stabilite per legge.

Oltre al problema della distanza, bisogna poi fare in modo che rami e radici non invadano le proprietà altrui; nel primo caso
il vicino la cui proprietà è invasa dai rami può domandarne il taglio, nel caso delle radici può addirittura provvedere egli stesso
alla recisione (art. 896 CC).

Qualora nel regolamento condominiale non siano previsti obblighi di manutenzione per il proprietario del giardino privato
e la manutenzione interessi piante, alberi e cespugli considerati come beni comuni da tutti i condomini, a favore del decoro dell’intero palazzo,
il proprietario del giardino esclusivo può sempre agire per ottenere che i condomini partecipino alle spese di manutenzione in proporzione ai millesimi di proprietà.

Di solito in presenza di alberi di pregio e di alto fusto, il condominio si prende carico della loro potatura e manutenzione, proprio perché
ono funzionali al decoro del fabbricato condominiale.

La Cassazione ha stabilito che la manutenzione e potatura
degli alberi sia a carico del condominio qualora le piante
siano funzionali al decoro dell'intero edificio.

La Corte di Cassazione ha espresso un giudizio di merito nel lontano 1994 (sentenza 3666 del 18.04.1994)  con cui è stato stabilito
che “alle spese di potatura degli alberi, che insistono sul suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire
tutti i condòmini in proporzione dei loro millesimi di proprietà purché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura
stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso”

Questo principio è possibile se sussistono determinate condizioni, quali:

  • che le piante abbiano valore di decoro dell'intero palazzo condominiale e come tali siano da questo riconosciute;
  • che gli interventi di cura e manutenzione abbia lo scopo di preservare il decoro dell'edificio;
  • che non vi sia una clausola del regolamento contrattuale che determini un dovere esclusivo di manutenzione a carico di un determinato condomino.

Roma, 12.06.2019

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