Gli animali domestici nel Condominio
Cosa prevede la Legge
Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Dal 18 Giugno 2013, entrata in vigore della nuova legge sul condominio N.° 220 dell’ 11.12.2012 , è in vigore il comma 5 dell’art. 21138 CC
che prevede espressamente che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”
Vi è qualche perplessità sul termine “animale domestico”, che non viene definito in modo dettagliato e genera qualche confusione.
La condotta dei Condomini
Nel condominio il diritto del singolo condomino a tenere degli animali non è assoluto né illimitato, ma deve essere contemperato con
il diritto alla salute ed alle esigenze personali di vita degli altri condomini.
Il condomino è responsabile dei danni causati dal proprio animale sia nelle altrui proprietà sia negli spazi comuni condominiali, sia che
fosse sotto la sua custodia e sia che sia fuggito o si fosse smarrito.
Grande attenzione deve essere prestata all’uso degli spazi comuni condominiali, gestendo l’animale con l’ordinario criterio di prudenza,
per rispettare il pari diritto degli altri condomini a fare uso ed a godere liberamente degli spazi comuni.
Regole pratiche per i proprietari di animali domestici:
- raccogliere sempre le deiezioni con gli appositi sacchettini
- mai lasciare libero l’animale domestico per le scale e negli altri spazi condominiali chiusi e nei giardini del condominio
- utilizzare un deodorante nel caso di transito in ascensore
- evitare di lasciare solo nell’appartamento o sul balcone l’animale domestico per molte ore
- nel caso che l’animale sia tenuto nel giardino privato al piano terra, magari anche confinante con altri condomini
(esempio: villette a schiera), bisogna aver cura di raccogliere le deiezioni per evitare cattivi odori ai vicini
Il caso delle case in affitto
Se il regolamento condominiale non può vietare la tenuta di animali domestici, per le case in affitto all’interno di un condominio,
l’inquilino è assoggettato ad una normativa diversa.
Infatti nel caso venga stipulato un contratto di locazione il proprietario può vietare al conduttore/inquilino di introdurre nella casa
qualsiasi tipo di animale domestico, nonostante la diversa regolamentazione nel condominio, dove i proprietari hanno completa
libertà di detenere animali domestici.
Quanti animali si possono tenere in un appartamento ?
Ad oggi non esistono norme che impongono limiti al numero di esemplari che possono essere ospitati in un appartamento condominiale,
ma vi sono molti provvedimenti giurisprudenziali che precisano alcuni limiti.
Quindi clausole regolamentari come quella del divieto di possesso di non più di due cani devono intendersi nulle ai sensi dell’art. 1138 CC,
comma V : “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Naturalmente un eccessivo numero di animali domestici comporta questioni di rilevanza non solo civile, ma anche di natura penale,
come casi di proprietari che tenevano in casa 33 gatti un appartamento e altri simili.
Il numero degli animali che possono essere detenuti va’ commisurato alla situazione economica del proprietario ed alla sua capacità
di prendersene cura.
Infatti oltre a dedicare molto tempo alla cura degli animali, bisogna avere sufficienti disponibilità economiche per garantire il cibo
e le costose cure veterinarie.
Però quando gli animali tenuti in casa superano le 4-5 unità e raggiungono la decina ed oltre, ci si trova di fronte ad una vera
e propria patologia psichiatrica , che in America hanno chiamato “animal hoarding” , cioè la sindrome di accumulo esercitata
nei confronti degli animali.
Questa sindrome nasconde storie di solitudine e di persone che hanno perso ogni contatto con la realtà circostante
e rappresenta quindi una forma di disordine mentale.
Cosa fare in presenza di vicini di casa con un eccessivo numero di animali
La prima cosa da fare è rivolgersi all’amministratore di condominio , cui spetterà una verifica sommaria della situazione
e la segnalazione alla pubblica autorità per consentire anche l’intervento dei servizi veterinari e degli altri enti delegati
alla tutela della salute pubblica.
Il caso del cane che abbaia
Molte controversie in ambito condominiale riguardano il prolungato abbaiare dei cani, anche di notte, non impedito dai padroni.
In materia la giurisprudenza riconosce la responsabilità penale del padrone, ai sensi dell'art. 659, primo comma, c.p. ,
se non regola gli strepiti del suo cane e se il rumore disturba un numero imprecisato di persone, mentre afferma che sussiste
la sola responsabilità civile , ex art. 844 c.c., se le emissioni rumorose superano il livello di normale tollerabilità , se lo stesso
danneggia una sola persona.
Tale è la linea interpretativa della Corte di Cassazione (sent. n. 17811/2019) che ha annullato la sentenza di condanna di un proprietario,
che non aveva impedito l’abbaiare ed ululare dei cani di giorno e di notte, perché il disturbo era stato lamentato dalla sola condomina sottostante.
La sentenza richiama l’orientamento della Cassazione per cui per la configurabilità del reato è necessaria la produzione di rumori idonei
ad arrecare disturbo od a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte
di propagazione, ma anche di un più consistente parte degli occupanti del condominio.
La Cassazione ha specificato che, affinché ci sia reato, "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente
sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Solo nel caso di disturbo notturno che impedisca il sonno, si rischia una multa o il pagamento di un risarcimento.
Roma, 19.06.2019
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