Lavori per l'impianto di servoscala nel Condominio
L’impianto del servoscala
Il servoscala è un impianto che permette di sollevare una persona con handicap di mobilità, quando non si riescono a salire le scale,
nel caso di mancanza dell’impianto ascensore o quando le sue porte di accesso siano di dimensioni tali da non permettere l’ingresso
della carrozzina.
Il montascale è composto da una poltroncina o da una pedana agganciata ad una guida laterale, con un meccanismo di accensione
e comando, telecomando e sistema di sicurezza.
La poltroncina viene utilizzata per tutte le persone con handicap,mentre la pedana serve a far salire una sedia a rotelle con la persona sopra.
L’impianto del montascale viene fissato sulla scala, e quindi per la sua realizzazione occorrono solo piccoli lavori, quali ad esempio la rimozione
del corrimano; i modelli attuali possono essere installati anche su rampe curvilinee.
La suddivisione delle spese di realizzazione
Se l’intervento è deliberato dall’assemblea, le spese di realizzazione del montascale sono ripartite tra i singoli condomini.
In caso contrario il condomino disabile ha sempre il diritto alla realizzazione dell’impianto e si farà carico di ogni costo necessario.
Eliminazione delle barriere architettoniche
Nell’ambito delle deliberazioni condominiali, l’installazione dell’ascensore o del servoscala rientra tra le opere dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all’art. 27, comma 1, l. 30 marzo 1971 n.118 e all'art. 1, comma 1, d.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, costituisce innovazione che,
ai sensi dell'art. 2 legge 2 gennaio 1989 n. 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136, commi 2 e 3,:
in seconda convocazione la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno
un terzo del valore dell’edificio (millesimi di proprietà)
Limitazioni per l'esecuzione
L’esecuzione delle opere deve rispettare i limiti previsti dagli art. 1120 e 1121 CC , “ e quindi non può essere consentita quell’installazione che renda
talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso od al godimento anche di un solo condomino” (Cass. 27:12.2011 N.° 28920).
Inoltre le opere non possono modificare la destinazione delle parti comuni condominiali né comportare l’impossibilità del pari uso di luoghi comuni
spettanti ai singoli condomini ex art. 1102 CC.
Art. 1120 CC – Innovazioni
L’art. 2, primo comma, della Legge 13/1989 prevede che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati per
l’eliminazione delle barriere architettoniche debbano essere prese in seconda convocazione con una maggioranza facilitata ( maggioranza degli
intervenuti pari ad almeno un terzo del valore dell’edificio ).
Il secondo comma dell'art. 2 citato dispone altresì che qualora il condominio si rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta
per iscritto, le sopra indicate deliberazioni, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà “possono installare, a proprie spese,
servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
Il diritto del disabile alla realizzazione dell’impianto
Il disabile non ha alcuna possibilità di ottenere la condanna del Condominio all’installazione del montacarichi; il suo diritto è quello dell’accertamento
del diritto a realizzare l’impianto a sue spese, in contraddittorio con i condomini che vi si oppongono (Trib. Napoli 04.06.2008).
Il disabile può sempre agire in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., se nel periodo di tempo occorrente a far valere il suo diritto in sede giudiziale,
esso sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (Trib. Milano 24.10.2003)..
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Roma, 15.07.2019
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