BONUS Facciate 2020 - Bonus fiscali lavori confermati per il 2020. Bonus rubinetti e Bonus antincendio.

BONUS Facciate 2020 - Bonus fiscali lavori confermati per il 2020. Bonus rubinetti e Bonus antincendio.

 

BONUS FACCIATE 2020 - Aggiornato con la circolare 2/E AGE del 14.02.2020.

(in corso di aggiornamento)

Nella manovra di Bilancio viene introdotta per il 2020 “una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici."

La detrazione è stata sponsorizzata dal Ministro dei Beni Culturali Franceschini, che ha preso come spunto una vecchia legge
francese, detta Malraux, grazie alla quale negli anni sessanta migliorò l’immagine di molte città francresi.

La detrazione, con un credito d’imposta del 90%, è relativa alle spese dei lavori eseguiti nel 2020 per il restauro ed il recupero
delle facciate degli edifici, suddivisa in 10 anni senza limiti all'importo dei lavori.

il bonus facciate servirà a rilanciare la cura degli stabili, la riqualificazione del patrimonio edilizio ed il risparmio energetico con
effetti immediati sull'occupazione nel settore edilizio, sul decoro urbano e sulle entrate fiscali.

Tetto di Spesa e limite massimo detrazione

. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, e va ripartita in 10 quote annuali
  di pari importo  a cominciare dall'anno di sostenimento delle spese .

. Per il "bonus facciate" non sono previsti limiti di spesa nè un limite massimo di detrazione.

Cessione del credito e sconto in fattura

Non è consentito cedere il credito nè richiedere lo sconto in fattura alla Ditta esecutrice degli interventi.

Per quali interventi

L'agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sulle facciate esterne dell'edificio (cioè lungo il perimetro esterno),
non per le facciate interne, tranne per quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Gli interventi realizzabili

  • lavori di tinteggiatura
  • lavori di miglioramento delle caratteristiche termiche della facciata esterna dell'edificio (cappotto termico)
  • restauro e rifacimento di marmi e decorazioni di facciata
  • lavori su balconi, parapetti, ornamenti e fregi,cornici,riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali (lavori di decoro urbano)
  • lavori di sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata es: cavi antenne,
    tubazioni e cavi condizionatorte)

  Altre spese detraibili con l'intervento:

  • ponteggi
  • IVA ed mposta di bollo
  • occupazione suolo pubblico
  • diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
  • perizie,sopralluoghi,progettazione,pratiche edilizie,APE (attestazione prestazione energetica).

Lavori esclusi:

  • interventi su facciate di chiostrine, cavdedi, cortili e spazi interni , non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
  • lavori per sostiuire vetratye, infiisi, portoni , cancelli , cioè che non riguardino la parte opaca della facciata.

Il caso dei lavori di efficientamento energetico: Cappotto Termico

. nel caso i lavori riguardino il rifacimento dell'intonaco per almeno il 10% della facciata ("supereficie disperdente lorda") sarà
  obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza e quindi realizzare dove possibile un cappotto termico,
 ma sempre nel rispetto dei rfesquisiiti tecnici precisi indicati dai decreti del Ministero Svviluppo Economnico del 26 Giugno 2015
 ed 11 Marzo 2008. ( requisiti di trasmittanza "U".).

Questi lavori hanno sempre diritto al 90% di detrazione per le facciate esterne; nel caso di lavori realizzati su facciate interne non
visibili dall'esterno, si rientra nel Bonus 65-75% del Risparmio Energetico.

Casi particolari

La detrazione può essere richiesta anche da soggetti che eseguono i lavori in proprio, cioè in economia, sull'immobile,
limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Altre limitazioni

. le Zone Omogenee e la situazione a Roma

 . A Roma,tranne casi particolari, tutti gli interventi all'interno del GRA sono ammessi al Bonus Facciate.

  Le spese saranno detraibili solo per gli edifici esistenti ubicati in "zona omogenea" A o B, quindi
  praticamente quasi tutte le città rientrano nello sconto.

Bonus al 50% per alberghi e società che possiedono immobili ad uso strumentale

La norma prevede un Bonus depotenziato per soggetti titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Stop allo Sconto in fattura

Abrogato dal 1° Gennaio 2020.
Previsto per gli interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza antismica, il soggetto titolare della detrazione,
anzichè spalmare il bonus in 10 anni, poteva optare per un contributo di pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo
(fattura), cioè era la ditta fornitrice dell'intervento ad anticipare parte della la somma necessaria per i lavori, acquisendo così
un credito d'imposta da utilizzare in cinque rate annuali.

Resta solo per lavori condominiali rilevanti: importo di oltre 200.000.= euro.

Trattasi di interventi "di ristrutturazione importante di primo livello" per le parti comuni degli edifici condominiali:
i lavori per il risparmio energetico (cappotto) deve interessare l'involucro ediklizio (superfici verticali ed orizzontali)
con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e l'intervento deve
comprendere anche la ristrutturazione dell'impianto termico.

Per lavori sulle facciate già avviati nel 2019, il bonus

è valido anche se il pagamento è stato effettuato nel 2020

Secondo l'attuale formulazione della norma, sembra che il beneficio possa essere applicato anche a quegli interventi
già in corso d'opera, e quindi iniziati nel 2019, purchè il pagamento sia stato effettuato nel 2020.

Infatti riguardo al concetto di sostenimento della spesa, l'Agenzia delle Entrate si era già espressa in precedenza,
confermando che l'applicazione dei bonus fiscali non fosse legata alla data di inizio degli interventi, ma che per le
persone fisiche si potesse fare riferimento al criterio di cassa e quindi alla data dell'effettivo pagamento.

Cumulabilità con il bonus fiscale per il Cappotto Termico

Possibile il cumulo con altre detrazioni (bonus ristrutturazioni ed ecobonus), ma con divieto di sovrapposizione
dei lavori, cioè bisognerà presentare fatture analitiche, con l'indicazione delle singole lavorazioni.

Il Bonus Facciate è cumulabile con i lavori relativi al "cappotto termico", che godono dei seguenti bonus:

  • detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di “efficienza energetica”, il cosiddetto “Ecobonus”; (65-70%)
  • detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di “ristrutturazione edilizia”. (50%)

Gli interventi di isolamento termico mediante cappotto termico possono rientrare in entrambe le categorie.

La scelta di una o dell’altra tipologia di detrazione può essere fatta sulla base di diverse variabili, che è necessario verificare:

  • tipo di imposta soggetta a detrazione: IRES o IRPEF;
  • percentuale di detrazione a cui si può accedere: attualmente le detrazioni possono essere del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%;
  • requisiti da rispettare: tra cui solo trasmittanza media limite di legge, trasmittanza di accesso alle detrazioni, valore medio di
    classificazione energetica dell’involucro dell’edificio;
  • valore massimo di spesa ammissibile o di detrazione ammissibile;
  • categoria di edifici, se residenziale o altro;
  • cedibilità del credito di imposta;
  • periodo previsto dell’incentivo: fino al 31/12/2019 o fino al 31/12/21.

Bonus "Cappotto Termico" per il Condominio:

dal 50% all' 85% a seconda degli altri interventi

In caso di interventi sulle parti comuni di condomini o che interessano tutte le unità immobiliari facenti parte del condominio
è possibile accedere alla detrazione del 65% o alla detrazione maggiore del 70 e 75% e 80 e 85%. 
È possibile accedere alla detrazione fiscale del 75% verificando la qualità energetica invernale ed estiva dell’intero fabbricato,
in accordo con le indicazioni che si trovano sull’attestato di prestazione energetica dell’immobile. Introducendo migliorie all’aspetto
antisismico si potrà ambire anche alla detrazione fiscale dell’80% o 85%.

I condomini di un edificio in cui è previsto un intervento di isolamento termico dell’intera facciata con sistema a cappotto possono
quasi sicuramente accedere ad una detrazione fiscale pari al 70%: il requisito da rispettare è infatti molto semplice poiché riguarda
solo il superamento di più del 25% della superficie disperdente complessiva del fabbricato.

Per i condomini, ad oggi, è possibile cogliere l’opportunità delle detrazioni sino al 31/12/2021 usufruendo anche della cessione del credito.

Bonus Rubinetti

La proposta è di estendere l'ecobonus del 65% per le spese effettuate per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria
con portata uguale od inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale od inferiore ai
9 litri al minuto e cassette di scarico e sanitari con volum medio di risciacquo uguale od inferiore ai 4 litri.

Il limite di spesa è di € 3.000.= da suddividere sempre in 10 anni.
L'obbiettivo, migliorando l'efficienza di rubinetti ed apparecchi, è quello di ridurre il consumo di acqua. 

Bonus Antincendio

Trattasi di una norma intesa a migliorare la qualità antincendio degli edifici.

Nel caso di interventi su facciate di edifici di altezza superiore ai 12 metri, per garantire più alti livelli di sicurezza
e di protezione al fuoco, saranno riconosciute detrazioni del 70-75% solo in caso di utilizzo di prodotti isolanti
o di kit aventi Euroclasse A1 o A2-s1,d0, di reazione al fuoco.

Confermati gli altri Bonus Fiscali per lavori

Gli altri bonus fiscali sono stati confermati anche per il 2020:

  • bonus ristrutturazione
  • bonus riqualificazione energetica
  • sisma bonus
  • bonus verde
  • bonus mobili e grandi elettrodomestico

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Roma, 21.02.2020

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