Decreto Ingiuntivo contro l'Amministratore per la mancata esibizione dei documenti del Condominio.
Il ricorso con decreto ingiuntivo di un condomino
contro l’Amministratore
A Taranto un condomino ha fatto ricorso con decreto ingiuntivo contro l’amministratore del condominio che gli negava
le copie di alcuni documenti condominiali.
L’amministratore aveva presentato opposizione, lamentando che alcuni documenti già li aveva ricevuti, altri non esistevano
e per altri non aveva un interesse giuridicamente apprezzabile per ottenerne la disponibilità.
Cosa prevede la Legge: obbligo di esibizione
e copia dei documenti di spesa.
Il 1° comma dell’art. 1130-bis C.C. prevede tra l’altro che :” I condomini ed i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità
immobiliare possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”.
Quindi l’amministratore deve sempre garantire l’accesso e la visione dei documenti e la possibilità per il condomino di farne
copia nell‘ orario di consultazione presso ll’ufficio, come dettato dal comma 2 dell’art. 1129 del C.C.:
“ Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, … il locale ove si trovano i registri di cui
ai numeri 6) e 7) dell’art. 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne
gratuitamente visione ed ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
In passato questo diritto veniva garantito dalla giurisprudenza solo a ridosso dell’assemblea convocata per deliberare sul bilancio
del condominio, mentre ora con la nuova Legge del Condominio il diritto a visionare i documenti è garantito “in ogni tempo”.
La sentenza del Tribunale: condanna dell’Amministratore
Il Tribunale di Taranto ha stabilito che di tale obbligazione, cioè l’accesso ai documenti, deve rispondere l’amministratore
e non il condominio, perché l’amministratore con la nomina diventa custode della documentazione condominiale.
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L’Amministratore ha l’obbligo della restituzione
dei documenti al termine del mandato
Il Tribunale di Taranto, richiamando le disposizioni sul mandato (art. 11703 e seguenti C.C.), come è il contratto che lega
l’amministratore al condominio, in forza del quale all’atto della cessazione dell’incarico ha l’obbligo di riconsegnare tutti
i documenti al condominio, o all’ Assemblea od ad un condomino da questa delegato.
Quest’obbligo è sancito dall’art. 1713 C.C. , in forza del quale “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo
operato e rimettergli tutto quanto ricevuto a causa del suo mandato”.
Oltre ai documenti l’amministratore , alla fine del mandato, è tenuto a restituire le giacenze di cassa.
Il Passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo Amministratore
Il Tribunale di Taranto sostiene che i documenti devono essere restituiti al condominio e non all’amministratore subentrante,
in quanto a sua volta legato al condominio da un nuovo ed autonomo rapporto giuridico riconducibile al contratto di mandato.
Sarà poi il condominio, tramite un condominio delegato, a consegnare i documenti originali, o loro copia, al nuovo amministratore.
In realtà la prassi prevede che il passaggio di consegne avvenga tra l’amministratore uscente e quello subentrante, il cui compito
sarà quello di verificare la completezza della documentazione, compreso il Rendiconto ed il Bilancio fino alla revoca, il registro
di contabilità aggiornato, gli importi in giacenza sul conto corrente condominiale .
L’amministratore uscente non puo’ rifiutarsi di consegnare la documentazione perché ancora in attesa di riscuotere dei crediti
derivanti dall’esecuzione del mandato, cioè i compensi per la sua attività professionale.
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Roma, 31.10.2019
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