Le Assemblee per deliberare i lavori del BONUS FACCIATE
"Bonus facciate" e delibera dell' assemblea per i lavori.
Il “ Bonus Facciate”, introdotto con la legge di Bilancio 2020, N.° 160 del 27 Dicembre 2019, ha ricevuto finalmente
i chiarimenti per l’attuazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 14.02.2020.
Quante assemblee serviranno per decidere ed approvare i lavori ?
Nella prima assemblea sarà necessario:
- ottenere un benestare dai Condomini per discutere dei lavori, dopo aver verificato che il fabbricato
condominiale si trovi nelle zone A o B del territorio comunale;
(a Roma quasi tutti gli edifici che si trovano all’interno del GRA).
- deliberare l’incarico ad un tecnico ( architetto, ingegnere, geometra) per studiare e verificare le soluzioni
possibili, compresa la redazione del capitolato ed il computo metrico estimativo dei lavori.
Nella seconda assemblea:
- il professionista presenterà il progetto esecutivo finale insieme agli eventuali permessi edilizi necessari
- verrà deliberata la scelta dell’Impresa, del Direttore dei Lavori se diverso dal progettista, e delle altre
figure professionali obbligatorie per la gestione regolare dei lavori secondo le leggi vigenti
Le tipologie di lavori che rientrano nel “Bonus Facciate”
- semplice tinteggiatura dei prospetti perimetrali e quelli interni visibili da strada o da suolo pubblico
- intervento per la tinteggiatura anche dei prospetti interni, che godranno del 50% del bonus ristrutturazioni
- lavori anche su balconi, ornamenti e fregi, parapetti, cornici
- lavori su grondaie e pluviali,riparazione e sostituzione
- eventuali lavori delle parti impiantistiche sulla facciata (cavi antenne, tubazioni e cavi condizionatori, etc.)
- lavori di miglioramento termico della facciata (cappotto), nel caso sia necessario Intervenire su più del 10%
della superficie disperdente lorda dell’edificio.
La maggioranza per l’approvazione dei lavori per rifare la facciata
- per i lavori di tinteggiatura e di decoro della facciata, trattasi di opere di manutenzione straordinaria, sarà sufficiente
la maggioranza deli intervenuti (teste) ed almeno 500 millesimi (metà del valore dell’edificio , art. 1136 CC , comma 4).
- per i lavori di miglioramento termico, (risparmio energetico con cappotto termico), in base all’art. 26 della legge 10/1991,
comma 2, in quanto realizzati per il contenimento del consumo energetico, individuato da un attestato di prestazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, la delibera condominiale sarà valida se adottata
con la maggioranza degli intervenuti in assemblea (teste), con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Creazione del fondo speciale per i lavori straordinari
La legge di riforma del condominio ( legge 220/2012) ha modificato l’art. 1135 del CC ed ha reso obbligatoria la costituzione di un fondo
speciale per i lavori straordinari, di solito con l’apertura di un conto corrente bancario dedicato.
Il fondo lavori può essere costituito anche per singoli pagamenti, in base agli stati di avanzamento lavori previsti dal contratto stipulato
con l’impresa esecutrice.
Finanziamenti bancari per i lavori
L’assemblea potrà inoltre valutare l’opportunità di un eventuale finanziamento dei lavori proposto dall’impresa esecutrice o da una banca.
Cessione del credito e sconto sulla fattura
- la cessione del credito, pari alla detrazione spettante, non è ammessa
- lo sconto in fattura, da parte dell’impresa esecutrice, pari alla detrazione, non è ammesso.
Allegato: ANIT - Bonus Facciate, Documento approfondimento tecnico.(Febbraio 2020)
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Roma, 26.02.2020
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