Cappotto Termico: la omessa realizzazione è un grave difetto costruttivo.

Cappotto Termico: la omessa realizzazione è un grave difetto costruttivo.

 

Cassazione: la mancata realizzazione del cappotto termico
                       è un difetto costruttivo grave

Con l’ordinanza 22093/2019, la Cassazione ( magistrato Scarpa) ha riconosciuto come vizio grave la mancata realizzazione
del cappotto termico per  un edificio di recente costruzione e già venduto; l'impresa è stata condannata a risarcire gli acquirenti
degli appartamenti.

La Cassazione ha stabilito che per questa grave omissione si applica l’art. 1669 del Codice Civile “ che stabilisce
la responsabilità,di luna durata, dell’appaltatore per la rovina od i gravi difetti di edifici o immobili, che si manifestano
nel corso di dieci anni dal loro compimento.

Il caso era nato da un’azione di responsabilità e richiesta di danni da parte dei condomini acquirenti di un edificio
di nuova costruzione, dopo aver constatato  la mancanza del cappotto termico nel porticato, nell’ androne e su
parte della facciata.

Difetti costruttivi gravi: le pareti esterne senza cappotto termico.

La Cassazione afferma che sono da considerarsi gravi carenze costruttive del fabbricato  anche quelle
che pregiudicano in modo grave il normale godimento e l’abitabilità: sia per lavori non realizzati od anche
eseguiti con materiali scadenti.

In questo caso, l’omessa realizzazione del cappotto termico, ha causato un grave difetto  costruttivo delle
pareti esterne dell’edificio, con la conseguente riduzione di isolamento termico delle pareti del 50%.

Il costruttore è stato condannato al risarcimento dei danni per il cappotto termico non realizzato.

I termini per denunciare il vizio costruttivo

La Cassazione osserva che l’art. 1669 CC configura una responsabilità extracontrattuale ed afferma
che il costruttore risponde dei difetti che, pur non compromettendo la stabilità degli edifici, sono comunque da qualificare gravi.

Il vizio deve essere denunciato entro un anno dalla scoperta, che deve avvenire
entro dieci anni dall’ultimazione dell’opera (costruzione del fabbricato).

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Roma, 05.03.2020

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