Stesso Lavoro: i condomini possono utilizzare 2 Bonus alternativi.
Per i lavori di un cappotto termico in un Condominio:
Bonus Facciate o Ecobonus ?
A fronte di un interpello (294/E) di un amministratore di condominio, l’Agenzia delle Entrate ha risposto con
la risoluzione 49/E del 01.09.2020.
La domanda: a fronte dei lavori di rifacimento di una facciata con la realizzazione di un cappotto termico,
alcuni condomini vorrebbero utilizzare il Bonus Facciate, altri l’Ecobonus.
Praticamente: i condomini possono scegliere quale delle due agevolazioni (Bonus) utilizzare ?
Le diverse caratteristiche del Bonus Facciate
e dell’Ecobonus per lavori Condominio
- . Bonus Facciate : . importo detraibile fino al 90% della spesa in 10 anni
. non ci sono limiti di spesa
. no sconto in fattura e cessione del credito
- . Ecobonus : . importo max detraibile per lavori su parti comuni : € 40.000.= x .immobiliare
( € 138.000.= quando abbinato al Sismabonus)
. detraibilità in 10 anni dal 70% all’ 80% della spesa ( se unito al Sismabonus)
. si sconto in fattura e cessione del credito
AGE: applicabile una sola agevolazione
indipendentemente dalla scelta degli altri condomini.
“Qualora i lavori abbiano requisiti tecnici riconducibili a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà applicare
una sola agevolazione (Bonus) rispettando gli adempimenti previsti”
“ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista
per gli interventi di efficienza energetica “ indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini.
Questo a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti specificamente previsti per ciascuna agevolazione.
La possibilità di scelta sul Bonus di cui usufruire da parte di ciascun condomino, faciliterà certamente la decisione
e l’approvazione dei lavori da eseguire, nonché il loro inizio.
L’amministratore di Condominio e la dichiarazione precompilata:
Nella comunicazione sulle detrazioni fiscali per i lavori, dovrà indicare “ due distinte tipologie di interventi, precisando
le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati dei condomini cui sono attribuite le spese per ciascun
tipo di intervento,con le relative quote di spesa, precisando quali condomini abbiano scelto la cessione del credito.
Quindi ogni agevolazione/ BONUS applicabile dovrà essere direttamente collegabile al singolo condomino.
Principio applicabile anche in regime di Superbonus 110%
La decisione dell’ AGE può essere applicata anche in alcune situazioni e casi in cui gli interventi che ricadono nel
Superbonus 110% escludono una parte dei Condomini:
per esempio le unità immobiliari appartenenti a soggetti IRES ( cioè beni d’impresa e beni strumentali all’esercizio
di arti e professioni), che potranno utilizzare altre tipologie di Bonus, senza creare intralcio alle delibere condominiali sui lavori.
Roma, 02.09.2020
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