BONUS FACCIATE: ok per parziale visibilità delle facciate laterali (4 piani su 5).
Tipologia intervento
La detrazione, con un credito d’imposta del 90%, è relativa alle spese dei lavori eseguiti nel 2021 per il restauro ed il recupero
delle facciate degli edifici, suddivisa in 10 anni senza limiti all'importo dei lavori.
il bonus facciate servirà a rilanciare la cura degli stabili, la riqualificazione del patrimonio edilizio ed il risparmio energetico con
effetti immediati sull'occupazione nel settore edilizio, sul decoro urbano e sulle entrate fiscali.
Tetto di Spesa e limite massimo Detrazione
. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, e va ripartita in 10 quote annuali
di pari importo a cominciare dall'anno di sostenimento delle spese .
. Per il "bonus facciate" non sono previsti limiti di spesa nè un limite massimo di detrazione.
Gli interventi realizzabili
- lavori di tinteggiatura
- lavori di miglioramento delle caratteristiche termiche della facciata esterna dell'edificio (cappotto termico)
- restauro e rifacimento di marmi e decorazioni di facciata
- lavori su balconi, parapetti, ornamenti e fregi,cornici, riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali (lavori di decoro urbano)
- lavori di sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata es: cavi antenne,
tubazioni e cavi condizionatore)
Altre spese detraibili con l'intervento:
- ponteggi
- IVA ed mposta di bollo
- occupazione suolo pubblico
- diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
- perizie,sopralluoghi,progettazione,pratiche edilizie,APE (attestazione prestazione energetica).
Lavori esclusi
- interventi su facciate di chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni , non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
- lavori per sostituire vetrate, infissi, portoni , cancelli , cioè che non riguardino la parte opaca della facciata.
Detraibilità
la detrazione è usufruibile per facciata per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, purchè le facciate siano visibili, anche
parzialmente, dalla strada pubblica.
Il beneficio non è applicabile se si tratta di una facciata interna che aggetta su cavedi, cortili privati e simili.
La parziale visibilità
Già in passato con la risposta all’interpello 348/2020 l’ Agenzia delle Entrate aveva specificato che il Bonus Facciate
spetta anche per le facciate interne, purchè parzialmente visibili dalla strada pubblica.
Con la risposta all’interpello 59/2021 del 28.01.21 l’Agenzia ha confermato che il Bonus Facciate spetta anche per le facciate
laterali dell’edificio, di cui siano visibili quattro piani su cinque (perché il piano terra non è visibile).
Per la prima volta l’Agenzia quantifica visivamente il concetto di parziale visibilità ( in questo caso l’80% della facciata),
anche se poi ribadisce che l’apprezzamento della parziale visibilità debba essere valutato in concreto (come dire che
rimane sempre un po’ di incertezza in caso di controlli).
Requisito della centralità
Altro requisito è, per così dire, la centralità dell'immobile nel contesto urbano. Gli edfici devono trovarsi nelle zone A e B,
individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale ed ai
regolamenti edilizi comunali.
Cessione del credito e/o sconto in fattura
In vigore fino al 31 Dicembre 2021
I dati dell’intervento da inviare ad ENEA
Come per gli altri Bonus , i dati dell’intervento devono essere inviati ad ENEA.
Allegati: ADE - risposta interpello 59 del 28.01.21
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