Per Gazebo e Pergotende non servono permessi edilizi.
I manufatti "leggeri" rientrano nell'Edilizia LIbera
Il Consiglio di Stato ( sentenza 3393/21 del 27.04.21) ha bocciato la linea rigorista del
Comune di Roma e del TAR del Lazio, evidenziando che sono considerate "nuove costruzioni"
i manufartrti leggeri, anche prefabbricati, utilizzati come abitazioni,uffici o magazzini, purchè
siano dotati di una propria autonomia funzionale.
Il caso dei "gazebo, dei pergolati e delle tettoie leggere"
Questi manufatti non sono tamponati in muratura lateralmente su almeno tre lati ,
non sono dotati di autonomia funzionale,ma hanno «carattere pertinenziale e
meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente
utilizzo esterno dei luoghi».
“Il loro obiettivo è di «valorizzarne la fruizione dell’abitazione, ponendo un riparo temporaneo
dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior periodo
di tempo la permanenza all'esterno.
Non sono in grado di creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa
della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato
isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione».”
Necessario il permesso edilizio solo nel caso
di variazione di sagoma e prospetto dell’edificio
“Poiché la pergotenda deve considerarsi un'opera precaria sia dal punto di vista costruttivo
sia da un punto di vista strettamente funzionale, viene esclusa la necessità del titolo edilizio,
a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio".
La Pergotenda non realizza un nuovo volume o superficie
Il Consiglio di Stato conclude sottlineando che la «copertura e la parziale chiusura perimetrale,
erivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti,
a motivo del carattere retrattile delle tende»,
Quindi questi manufatti leggeri , contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Roma,
on realizzano «uno spazio chiuso stabilmente configurato e quindi, non si è conseguentemente
realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione»
e «dunque, non necessitano di alcuna autorizzazione a costruire».
Allegati
Consiglio di Stato - SEntenza 3393 del 27.04.2021.
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Roma, 05.05.2021
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