La piscina è un bene comune: Spese da ripartire su tutti i condomini.

La piscina è un bene comune: Spese da ripartire su tutti i condomini.

 

La vicenda Condominiale: Ripartizione delle spese in base ai millesimi.

Un condomino impugnava una delibera assembleare con la quale l'assemblea aveva approvato la ripartizione delle
spese di gestione della piscina condominiale in base ai millesimi diproprietà.

L'attore contestava il criterio applicato per la ripartizione di dette spese perché, pur essendo ben indicato nel
Regolamento di Condominio essere la piscina  un bene condominiale, sosteneva che la piscina  fosse un bene
suscettibile di autonomo godimento,e che non costituisse parte essenziale per l’esistenza delle singole unità abitative
ai sensi dell’art. 1117 C Civile per cui non  sussisteva la relazione di accessorietà tra  la stessa e le unità immobiliari
dei singoli condomini

Il condomino sosteneva che  le spese d’uso devono essere ripartite ai sensi dell'articolo 1123 comma 2 C.C. in base
al quale «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell'uso che ciascuno può farne».

Evidenziava , inoltre, chequalora il regolamento non disponga nulla riguardo il riparto delle spese di uso dell'impianto,
l'assemblea dovrebbe individuare un criterio rispettoso del cosiddetto "principio dell’uso potenziale ed effettivo" espresso dalla
norma menzionata perché il criterio adottato dei millesimi di proprietà comporta una ingiusta ripartizione dei costi per coloro
che non utilizzano la Piscina.

Le conclusioni del Giudice

La natura comune del bene piscina è fuori di ogni dubbio, quindi risulta ovvia la relazione di accessorietà tra la stessa
e le unità immobiliari.

Inoltre il Giudice boccia anche il richiamo al secondo comma dell'articolo 1123 CC citato per la ripartizione delle spese
d'uso della piscina che si applica quando le cose sono destinate a servire i condòmini in misura diversa e le spese sono
ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne, per cui ove la possibilità di uso sia esclusa per motivi strutturali
ed oggettivi, deve essere escluso anche l’obbligo di contribuire.

Sentenza

IL caso è diverso quando alcuni condomini decidano di non utilizzare la piscina, bene comune, per motivi soggettivi:
così facendo incrementerebbero, in modo illegittimo, la quota di spese a carico degli altri condomini.

In conclusione il Tribunale di Roma ha disposto che le spese per d'uso della piscina devono essere ripartite in base
ai millesimi di proprietà
generale (articolo 1123 comma 1 Codice civile) precisando che, per introdurre una deroga a
tale criterio, è necessaria una delibera assunta all'unanimità dei partecipanti .

Allegati : Tribunale di Roma, Sentenza 8746/2021.

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Roma, 16.06.2021

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