L'obbligo del Conto Corrente Condominiale e la grave irregolarità della Confusione Patrimoniale.
Obbligo del conto corrente Condominiale e la grave irregolarità della Confusione Patrimoniale.
La nuova Legge del Condominio ( Legge 220/2012 ) ha introdotto per l'Amministratore l'obbligo dell'apertura del conto corrente Condominiale
ed il suo utilizzo sia per il versamento delle quote riscosse e sia per tutti i pagamenti delle utenze e dei fornitori del Condominio;
Inoltre la nuova Legge ha stabilito che ogni Condomino può chiedere all'Amministratore,in qualsiasi momento, di visionare lo stato del conto corrente
e di farne copia . Infatti il comma 7 dell'art. 1129 così recita :
" l' Amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto
del condominio,su uno specifico conto corrente,postale o bancario,intestato al Condominio; ciascun condomino per il tramite dell'amministratore può chiedere
di prendere visione ed estrarre copia,a proprie spese,della rendicontazione periodica".
La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente costituisce grave irregolarità e quindi motivo di revoca ,( punto 3, comma 12 art 1129 ), come anche
"la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale
dell'amministratore o di altri condomini (punto 4 , comma 12 art 1129).
Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria per revoca per "confusione patrimoniale", il giudice nello svolgimento dell'attività giurisdizionale-amministrativa
ha l'obbligo di sentire l'Amministratore in contraddittorio con il ricorrente ( l'assemblea dei condomini od il singolo o più condomini).
Il Giudice avrà necessità di giungere ad una forma di accertamento della possibilità di confusione patrimoniale,oggetto del ricorso .
Proviamo ad elencare alcuni casi di possibile confusione patrimoniale :
1 ) - versamenti in entrata ed uscita tra il conto corrente del Condominio e quello personale dell'amministratore,salvo il pagamento del suo compenso
di professionista od eventuali somme anticipate dall'amministratore ;
2 ) - presenza,nel registro di contabilità e nella rendicontazione dei conti correnti,di bonifici in entrata od in uscita da o verso altri condomini amministrati
dallo stesso amministratore.
Tali operazioni con spostamento di fondi fa un condominio all'altro nascondono sempre il tentativo di coprire buchi di bilancio od ammanchi.
Inutile sostenere che tali operazioni,un vero e proprio travaso di denaro,si compensano tra entrate ed uscite,perchè l'amministratore potrà scongiurare la revoca
solo se dimostrerà al Giudice che trattasi di un semplice errore nell'utilizzo della funzionalità dell'home banking del conto corrente condominiale : difficilmente
il Giudice potrà "sorvolare" su ripetuti "errori".
3 ) - la gestione degli incassi delle quote condominiali effettuate per contanti, qualora i versamenti in banca non siano accompagnati da una precisa causale
che renda tracciabile il movimento bancario, come ad esempio " 3a rata riscaldamento Maria Rossi".
La mancata tracciabilità della causale del versamento del contante introduce infatti due problemi :
. la ricevuta rilasciata dall'amministratore potrebbe non bastare ,perchè potrebbe andare smarrita o potrebbe essere contestata per falsità da parte
dell'amministratore ;
. altro motivo è la possibile mancanza di contemporaneità tra la riscossione ed il versamento in banca:cioè l'amministratore,dopo aver raccolto le quote in
contanti, potrebbe utilizzarli per un periodo a scopo personale, e solo dopo un certo tempo provvedere a versarle in banca.
Consigli pratici
Diffidate quindi dell'amministratore che insista a chiedere il pagamento delle quote per contanti,invece che con bonifico,bollettino di conto corrente
postale o MAV:il pericolo di ammanchi è imminente.
In sede di assemblea per l'approvazione del bilancio annuale,chiedete copia e verificate la corrispondenza della situazione del conto corrente condominiale,
con quanto riportato nella situazione patrimoniale.
Qualora la Vostra richiesta di visionare il conto corrente condominiale ed anche il registro di contabilità venga accolta con difficoltà ed ostacolata
dall'amministratore, Vi consigliamo di parlarne urgentemente con gli alti condomini per decidere un'azione comune e chiedere con urgenza la convocazione
dell'assemblea con all'ordine del giorno la richiesta di rendicontazione del conto corrente e delle scritture contabili,l'eventuale richiesta di revoca
dell'amministratore,al fine di salvaguardare il patrimonio del Condominio.
Insomma non vergognatevi di chiedere la situazione del conto corrente e di poter accedere ai documenti contabili:è un vostro diritto;anche se perderete un po'
di tempo si tratta sempre dei Vostri soldi !
L'Amministratore di Condominio ha l'obbligo di rendicontare in qualsiasi momento la contabilità e la gestione
del conto corrente e di far transitare le quote incassate e tutti i pagamenti sul conto corrente Condominiale.
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