Riscaldamento : Contabilizzazione del calore , domande e risposte pratiche

Riscaldamento : Contabilizzazione del calore , domande e risposte pratiche

 

  • 1 ) – Per la deroga occorre la relazione di un tecnico abilitato

       Per la mancata adozione della Norma UNI 10200 in un edificio d’epoca basta
       che a decidere sia l’amministratore
o serve il parere di un tecnico ?

      L’art. 9 comma 5 lettera del DL 1202/14 (modificato dal DL 141/16) prevede che non vi sia obbligo di adottare
      le Tabelle UNI 10200 " nel caso la norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione 
      tecnica asseverata,differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio
      o l’edificio polifunzionale superiori al 50%”. 

      Quindi l’Assemblea del Condominio non ha alcun potere di decisione e deve limitarsi a dare l’incarico ad un tecnico abilitato.

      Il DL 102/14 prevede sanzioni per il condominio che non si adegua alla norma UNI 10200 senza la relazione di un tecnico.

  • 2 ) – Per la sostituzione della caldaia si utilizza la tabella di proprietà

          Cosa prevede la norma UNI 10200 per le spese di manutenzione straordinaria,
          come la sostituzione della caldaia
 della centrale termica ?

         Al contrario delle spese ordinarie inerenti il consumo, quelle straordinarie vanno divise tra i proprietari
         secondo i millesimi di possesso, sempre che il regolamento di Condominio non preveda diversamente.

  • 3 ) – Seconde case : spese di lettura anche senza consumo.

       Nella casa al mare durante l’inverno spengo le termovalvole dei termosifoni; anche
       senza consumi devo comunque partecipare alle spese di lettura ?

     Le spese di lettura dei ripartitori o sottocontatori sono connesse al consumo e vanno pagate
     a prescindere dall’utilizzo dell’appartamento e dal consumo effettivo.

     Infatti l’art. 9 comma 5 lettera d, DL 102/14 dispone “…. per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo
     di calore per il riscaldamento, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali,in base alla norma tecnica 10200
     e successive modifiche ed aggiornamenti” (tabella millesimi elaborata da un tecnico abilitato  per la suddivisione delle
     spese di manutenzione ordinaria, tra cui rientra anche la lettura dei consumi).

  • 4 ) – Ripartitori individuali per l’impianto
            di Riscaldamento a colonne montanti

       . In un edificio con impianto di riscaldamento a colonne montanti (distribuzione verticale)
         non è possibile installare un sottocontatore per  ciascuna unità immobiliare cosa bisogna
         fare per evitare le sanzioni ?

        Insieme alle valvole termostatiche devono essere installati i ripartitori di calore sui singoli radiatori.

  • 5 ) – Esenzione dall’obbligo della Contabilizzazione
            se non è applicabile o non è conveniente.

         Quali sono i casi in cui un edificio è esentato dall’obbligo di installare i sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione ?

      Il condominio può evitare l’obbligo di installare un sistema di contabilizzazione del calore,
      purchè sussista un’incompatibilità tecnica o qualora l’intervento non comporti una convenienza economica .

     Tale impossibilità deve essere asseverata dalla relazione di un tecnico abilitato.

  • 6 ) – Quote Fisse e Variabili delle spese di Riscaldamento

       Nel mio Condominio la suddivisione delle spese di Riscaldamento è eseguita per il 30% in base
       a quello involontario e per il 70% in base a quello volontario. 
       Sarebbe possibile in Assemblea modificare le percentuali della quota fissa e variabile ?

     Queste percentuali non sono modificabili dall’Assemblea.

     Sia la percentuale massima del 30% per la quota fissa (consumo involontario) che quella minima del 70% per la quota
     variabile consumo volontario) sono stabilite dal DL 141/16 che ha modificato il DL 102/14 , nel caso in cui  risulti impossibile
     applicare i criteri previsti dalla UNI 10200.   

    7 ) – Tabelle elaborate con i criteri UNI 10200
             modificabili solo dopo “interventi pesanti”

           Un condomino ha sostituito i vecchi infissi in legno con dei nuovi serramenti in alluminio
           a taglio termico con triplo vetro molto performanti ed ha chiesto quindi la revisione della
           tabella UNI 10200 elaborata per la suddivisione delle spese di riscaldamento. Ne ha diritto ?

        Il calcolo del fabbisogno è quello effettuato al momento della diagnosi energetica in funzione dello stato dell’edificio.

        La revisione della tabella dei millesimi di riscaldamento è plausibile ed ammessa solo nel caso in cui nel condominio siano 
        eseguiti lavori che incidono sulle prestazioni energetiche dell’edificio ( tipo: un cappotto esterno , sostituzione della caldaia,
        coibentazione del piano pilotis e/o del piano di copertura o del tetto , ecc.) e non è possibile richiederla ogni volta che si
        eseguono interventi all’interno della singola unità immobiliare.

 

03.10.2018

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