COME CAMBIARE l'AMMINISTRATORE di CONDOMINIO in 9 PASSI.
Quando e come cambiare l’amministratore di condominio in 9 mosse
Ecco la guida rapida in 9 mosse per cambiare l’amministratore
di condominio incompetente e fannullone e sostituirlo con
un valido professionista
Se il tuo amministratore non si fa’ mai trovare,non risponde al telefono, non ascolta e non risolve mai i problemi dei condomini, non convoca
le riunioni di condominio, non frequenta i corsi di aggiornamento professionale di 15 ore ogni anno, cui è obbligato per legge, allora è arrivato
il momento di cambiare l’amministratore.
L’art. 1129 CC ,comma 11 e 12, regola la nomina e la revoca dell’ amministratore ed elenca le gravi irregolarità per cui può essere richiesta la sua revoca :
- mancato adempimento all’obbligo di rappresentanza del condominio
- prelievi di fondi dal c/c Condominiale con assegni e/o bancomat senza motivo e giacenza di cassa superiore ad € 50-100.= : infatti le fatture
dei fornitori vengono saldate con bonifico od in casi rari con assegno, e non per cassa con banconote. - gravi irregolarità fiscali
- omessa convocazione per approvare il rendiconto ,il ripetuto rifiuto a convocare l’assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amministratore
- la mancata esecuzione di provvedimento giudiziari ed amministrativi, nonchè delle deliberazioni dell’assemblea
- la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale
- la gestione con modalità tali da generare confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell’amministratore o di altri condomini
- l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione
e la conseguente esecuzione coattiva ; - l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130 , comma 6) 7) 8) :
- curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
- curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità
- conservare tutta la documentazione alla propria gestione, riferibile sia al rapporto con i condomini e sia allo stato tecnico-amministrativo
del fabbricato e del condominio - l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati professionali all’atto della nomina e della conferma
L’art. 1136 CC regola la costituzione dell’assemblea, la validità delle deliberazioni, anche per quanto riguarda la nomina e la revoca
dell’amministratore (comma 4).
Ecco le nove azioni da intraprendere:
-
1 ) – Chiedere agli altri condomini cosa ne pensino:
cercare di parlarne con gli altri condomini, esponendo i motivi per cui sarebbe opportuno cambiare l’amministratore
e chiedergli se sono d’accordo, anche perché è necessaria la maggioranza per la delibera di revoca e di nomina.
-
2 ) – Cercare un valido professionista
per sostituire l'amministratore -
. Contattare l’associazione ANACI, che raggruppa 8.000 professionisti in Italia,ed interpellare
gli associati che già amministrano condomini in zona; -
. farsi segnalare un valido professionista da un amico;
. verificare i requisiti professionali, compreso l’aggiornamento professionale annuale (DM 140/14). -
3 ) – Riunirsi con gli altri condomini per conoscere
gli amministratori che hanno presentato un’offerta
Meglio dedicare una breve riunione per convocare gli amministratori interpellati ( tre sono sufficienti),
conoscerli e valutarli insieme agli altri condomini.
-
4 ) – Chiedere all’amministratore di convocare
un’assemblea straordinaria
Basta la richiesta di due condomini, pari almeno ad un sesto del valore dei millesimi di proprietà, per chiedere
all’ amministratore di convocare un’assemblea straordinaria (art. 66 DACC Disposizioni di Attuazione del Codice Civile ).
L’amministratore dovrà convocare l’assemblea entro 10 giorni dalla richiesta.
-
5 ) – Attendere 10 giorni e, se l’assemblea è
stata convocata, andare all’assemblea
- se l'amministratore si presenta, si procederà alla revoca ed alla nomina del nuovo amministratore, tra quelli selezionati dai condomini
- se l’amministratore non si presenta, bisogna eleggere un presidente ed un segretario e verbalizzare le votazioni di revoca
e di nomina del nuovo amministratore;
6 ) – Autoconvocare un’assemblea straordinaria,
se l’amministratore non lo ha fatto
Sono necessari almeno due condomini. che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, per autoconvocare l'Assemblea straordinaria;
per la validità dell’assemblea sarà necessario :
- stabilire la data di prima e seconda convocazione
- indicare il luogo dove si terrà
- specificare l’ordine del giorno con dicitura «revoca amministratore e nomina nuovo amministratore»
- porre la firma di almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio.
- inoltrare la convocazione all’amministratore e a tutti i condomini proprietari con racc. a mano,racc. A/R o con PEC con almeno cinque giorni di anticipo
- in assemblea procedere a verbalizzare la revoca e la nomina dopo aver eletto presidente e segretario
7 ) – Assemblea Straordinaria: revoca dell’amministratore
e nomina del nuovo amministratore
Le delibere saranno valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
ed almeno la metà del valore dell’edificio ( 500 millesimi);
8 ) – Insediare il nuovo Amministratore dopo il Passaggio delle consegne
Informare i condomini assenti della nomina del nuovo amministratore con i suoi dati ed inviare una copia del verbale dell’assemblea al vecchio
ed al nuovo amministratore, in modo che avvenga velocemente il passaggio di consegne, con la consegna dei documenti ,del c/c bancario
e della domiciliazione delle utenze.
Il nuovo Amministratore convocherà l'Assemblea del Condominio entro 15-20 giorni per l'accettazione della nomina e per discutere
dei problemi del Condominio, dopo aver preso visione dei documenti ricevuti dal vecchio Amministratore.
9 ) – Ricorrere all’Autorità Giudiziaria in "Volontaria Giurisdizione"
Nel caso non sia possibile deliberare a maggioranza la revoca e la nomina del nuovo amministratore, ciascun condomino può fare
ricorso all’autorità giudiziaria per la revoca dell’amministratore nel caso di gravi irregolarità. (comma 11 art. 1129 CC).
La revoca può essere richiesta anche dal singolo condomino in "Volontaria Gurisdizione" al Tribunale Civile (a Roma sezione V),
ma è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Per il rimborso delle spese legali l'art. 1129 comma 11 prevede che in caso di accoglimento della domanda di revoca, il condomino
ricorrente abbia titolo alla rivalsa nei confronti del condominio,che a sua volta potrà rivalersi sull'amministratore dimissionario.
Questa norma si applica quando l'assemblea non abbia ritenuto opportuno procedere alla revoca dell'amministratore,costringendo
in pratica il condomino a ricorrere al Tribunale.
09.09.2020
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