IL DIRITTO a VISIONARE i DOCUMENTI del CONDOMINIO

IL DIRITTO a VISIONARE i DOCUMENTI del CONDOMINIO

 

Diritto a visionare i documenti in qualsia momento e senza motivare la richiesta

La nuova legislazione del condominio ha rafforzato in più articoli il diritto dei condomini ad avere accesso e visionare i documenti del condominio
e farne copia,purchè non venga intralciata l’attività dell’amministratore e non ne derivino costi per il condominio per la copia dei documenti.

Il comma 2 dell’art. 1129 CC obbliga l’amministratore a comunicare i luoghi dove sono conservarti i registri elencati all’art. 6) e 7) dell’art. 1130, “nonché
i giorni e le ore in cui ogni interessato,previa richiesta all’amministratore, può prendere gratuitamente visione ed ottenere, previo rimborso della spesa,
copia da lui firmata.

L’art. 1130 bis CC dispone inoltre che “i condomini ed i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti 
giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese“.

L'amministratore è quinti tenuto a permettere ai condomini che ne facciano istanza di prendere visione o estrarre copia dei documenti condominiali.

Il diniego a visionare i documenti consente di impugnare la delibera
di approvazione del rendiconto e di rivolgersi al tribunale con un ricorso d'urgenza (art. 700).

In caso contrario,l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria proponendo un ricorso in via d'urgenza (il cosiddetto articolo 700
del codice di procedura civile)con cui domanda al Tribunale di ordinargli l'esibizione dei documenti.

Il condomino in qualsiasi momento e senza dover motivare la richiesta ha diritto di visionare fatture, ricevute e gli altri documenti.

La mancata esibizione, ingiustificata, dei documenti contabili consente ai condomini assenti e dissenzienti (cui sia stato negato l'accesso agli stessi)
di impugnare la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo che sul punto deve ritenersi annullabile
(cfr. Cassazione 12650 del 19 maggio 2008 ).

L'importanza del Registro di Contabilità nella corretta gestione del condominio

L’art. 1130 comma 1 punto 7) ,evidenziando gli obblighi di trasparenza e corretta gestione della contabilità, prescrive che nel registro di contabilità
devono essere annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita ,entro trenta giorni dalla data di effettuazione.

Questo significa che il registro di contabilità è parte essenziale del rendiconto di gestione, in quanto ha la funzione di fornire una rappresentazione
precisa delle spese effettuate e dei versamenti ricevuti e quindi di consentire ai singoli partecipanti del condominio la verifica dei dati riportati nel
bilancio consuntivo, per evidenziare la situazione economica e patrimoniale.

Elenco dei documenti consultabili:

  • situazione del c/c bancario e relativi estratti conto
  • registro di contabilità
  • anagrafe condominiale
  • registro dei verbali delle assemblee
  • registro di nomina e revoca dell’amministratore
  • fatture dei fornitori e delle utenze condominiali
  • buste paga portiere o pulitore, con versamenti INAIL,INPS,TFR
  • preventivi e rendiconti bilanci condominiali con tabelle di ripartizione
  • situazione contabile del condomino, quote pagate e da pagare

Attivazione del sito internet del condominio e link di accesso tramite software di gestione contabilità (Mio Condominio)

L’art. 71-ter DACC (disposizioni per l’attuazione del codice civile) prevede che l’assemblea possa deliberare con la maggioranza degli intervenuti
e con 500 millesimi di proprietà l’attivazione di un sito internet del condominio per consentire agli aventi diritto di consultare e di estrarre copia in forma
digitale dei documenti. Le spese di attivazione e gestione del sito internet sono a carico del condominio.

Oggi nell’era digitale il problema dell’accesso e della copia dei documenti è superato e reso molto più comodo ed in tempo reale dai software di gestione
della contabilità condominiale che offrono un facile accesso via internet,tramite password, ai documenti condominiali, con la possibilità di scaricare i relativi files. 

Per provare Mio Condominio http://www.miocondominio.eu/avvisi.asp 

Le spese per la copia dei documenti sono a carico del richiedente
e nessun compenso extra all'amministratore per l'attività di accesso
ai documenti condominiali (Cassazione 4686/2018).

Inoltre la Cassazione con sentenza 4686 del 28.02.2018 si è espressa sui principi base In tema di accesso ai documenti condominiali :

  • l’accesso può essere attuato sia durante il corso della gestione che in sede di approvazione del rendiconto (documenti disponibili in Assemblea)
  • l’accesso non deve costituire intralcio all’amministrazione e deve rispettare correttezza e buona fede
  • il costo della copia dei documenti contabili richiesti è a carico del richiedente e non può costituire un onere per il condominio
  • l’esercizio della facoltà del singolo condomino di chiedere all’amministratore l’esibizione  dei documenti contabili,cioè il tempo dedicatogli,
    non può costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell’amministratore,perché si tratta comunque di un’attività  connessa ed indispensabile
    allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e perciò compresa nel compenso stabilito al momento del conferimento dell’incarico da parte dell’Assemblea.

 

18.01.2019 

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