Auto elettriche: Stazione di Ricarica installabile anche senza il benestare del Condominio.
Colonnine ricarica elettrica
Non ci sono problemi per realizzarle in condominio , senza pratica edilizia, con bonus fiscale , ma bisogna rispettare le norme antincendio e per la sicurezza elettrica.
Sistemi di ricarica nelle autorimesse con misure di sicurezza ed antincendio
Le linee guida dei Vigili del Fuoco contenute nella circolare 2 del 5/11/2018 hanno permesso di superare l’indicazione che la ricarica delle batterie dovesse
avvenire solo all’esterno (2010), mentre ora si possono ricaricare le batterie dei veicoli elettrici anche nei garage condominiali e nelle autorimesse, anche aziendali.
La preoccupazione di tecnici ed esperti è concentrata sul possibile riscaldamento delle batterie al litio dei veicoli, su cui per ora non si hanno dati di rilievo.
Regole Generali – Normativa VV.FF.
La normativa da seguire per l’installazione delle colonnine di ricarica (sdr “stazioni di ricarica”) è contenuta nelle linee guida dei VVFF
della circ 2 del 5/11/2018 prot. 15.000.=.
Le norme dei VVFF sono complesse, ma servono anche a rendere consapevole l’utente che le tensioni elettriche sono elevate; per questa ragione
per garantire la sicurezza di un’apparecchiatura attiva 24 ore su 24 , è obbligatorio osservare le seguenti prescrizioni:
- la predisposizione di adeguata segnaletica ed estintori portatili per l’uso su impianti elettrici (uno ogni 5 colonnine di ricarica).
- il veicolo elettrico deve essere omologato, efficiente e revisionato con esito positivo
- la documentazione tecnica deve seguire le indicazioni del Dm MIT del 3/08/2017 e contenere le caratteristiche tecniche delle Sdr, il loro numero,
la proprietà di ciascuna,il gestore ed il manutentore, le modalità con cui l’utente viene informato ; insomma una specie di Libretto impianto . - obbligatoria la Di.Co. 37/2008, dichiarazione di conformità per l’impianto elettrico
Obblighi dell’Amministratore del Condominio
L’amministratore ha l’obbligo di recepire la documentazione di conformità dell’installazione del punto di ricarica, i cui lavori devono essere realizzati da installatori
abilitati, sia per quanto riguarda l’impianto elettrico (Di.Co. 37/2008) e sia per il rispetto della sicurezza delle norme antincendio ( vedi circ. 2 del 05/11/20018
prot. N.° 15.000 dei VVFF).
Tali documenti dovranno essere conservati in tutti i casi e presentati al comando dei VVFF in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio
nel caso la superficie dell’autorimessa sia superiore ai 300 mq.(attività 75).
Benestare del Condominio
Se l’installazione avviene nell’area del box auto o posto auto di proprietà, il condomino dovrà renderlo noto all’amministratore e procederà all'esecuzione
dei lavori,sempre nel rispetto delle norme antincendio e di sicurezza elettrica; dovrà poi inviare all’amministratore la i documenti di conformità dell’installazione.
Nel caso si voglia installare la colonnina i ricarica in uno spazio comune dell’autorimessa condominiale, sia al di sotto che sopra i 300 mq., il condomino
proponente deve inviare una raccomandata secondo quanto previsto dall’art. 17 quinquies della legge 134/2012, con una richiesta completa di un’offerta
economica con una descrizione dettagliata dell’installazione, che a tutti gli effetti viene considerata un’innovazione.
L’amministratore del Condominio deve convocare l’assemblea per deliberare entro 30 giorni dalla richiesta; il Condominio deve pronunciarsi sulla richiesta
e deliberare con la maggioranza degli intervenuti e la metà dei millesimi di proprietà.
Nel caso il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta inviata all’amm.re per iscritto, la deliberazione in merito, il condomino
interessato puo’ installare il dispositivo di ricarica, pur sempre rispettando i diritti degli altri condomini sugli spazi comuni e sulla sicurezza ed il decoro
(art. 1102 e 1120 CC).
La colonnina per la ricarica andrà dotata di un contatore per i consumi per la suddivisione delle spese tra i condomini, e l’assemblea dovrà deliberare
su eventuali turni per l’utilizzo della ricarica delle batterie dei veicoli elettrici.
Come per l’ascensore installato dopo la costruzione dell’edificio, vale il 3° comma dell’art. 1121 CC (partecipazione ai vantaggi dell’innovazione): chi vuole aderire dopo potrà farlo in qualsia momento partecipando pro quota alle spese d’installazione e manutenzione.
Pratica edilizia: non serve
La realizzazione di punti di ricarica costituisce attività libera (Dm MIT del 3 Agosto 2017), quindi non occorrono pratiche edilizie, ma sono però richiesti il rispetto degli standard tecnici e di sicurezza e la ditta installatrice deve rilasciare la Di.Co.(dichiarazione di conformità) secondo il Dm 37/2008.
Bonus Fiscale
I lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica usufruiscono di una detrazione in 10 quote annuali del 50% della spesa con un importo massimo di € 3.000.=
Pagamento con bonifico “parlante” e causale “articolo 16 Ter del Tuir” secondo l’art. 1,comma 1039 delle legge di bilancio 2019 (legge 145/18)
Linee Guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
VV.FF. circ. 2 del 05/11/2018 (in allegato).
Roma, 06.03.2019
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