La Prevenzione INCENDI nei Condomini: dal 6 Maggio in vigore le nuove Norme Tecniche.

La Prevenzione INCENDI nei Condomini: dal 6 Maggio in vigore le nuove Norme Tecniche.

 

Aggiornamento delle Norme di Sicurezza Antincendio del 1987

Dal 6 Maggio nuove norme antincendio per i Condomini con altezza antincendio pari o superiori a 12 metri, previste dal Dm del Ministero
Interno del 25 Gennaio 2019 che modifica il vecchio DM 246 del 16 Maggio 1987 (Norme di Sicurezza per gli edifici di civile abitazione).

Un anno di tempo per mettersi in regola ed adottare le misure gestionali ed organizzative, differenti in funzione dell’altezza degli edifici.

Le nuove norme sono invece subito obbligatorie per la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, che sono interventi
di risparmio energetico relativi alle facciate esterne degli edifici.

Gli edifici interessati dalle nuove norme, cioè con quattro piani fuori terra o più, sono circa 1.175.000.= secondo l’ISTAT.

Vengono invece concessi due anni di tempo (cioè scadenza 6 Maggio 2021) esclusivamente per :

  • l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme, obbligatori per gli edifici che superano i 54 metri di altezza antincendio
  • l’installazione dei sistemi di allarme vocale per gli edifici con altezza superiore ad  80 metri.

Norme per edifici superiori ai 12 metri

Non si tratta di adempimenti gravosi :

  • in generale individuare i comportamenti da tenere  da tenere per mantenere in sicurezza le parti comuni,
  • prevedere le azioni da seguire in caso di incendio e di individuare le opportune precauzioni da osservare
    per non accrescere il rischio incendio.

Gli eventuali dispositivi ed impianti antincendio presenti vanno mantenuti in efficienza tramite i dovuti controlli e
gli interventi di manutenzione.

I Condomini vanno informati di tutto ciò che riguarda la gestione dell’emergenza e la prevenzione del rischio,
anche per mezzo di fogli illustrativi da tenere esposti in evidenza.

Norme per edifici superiori ai 24 metri

Gli edifici con altezza oltre i 24 metri rientrano nella classificazione delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco;
restano confermati tutti gli adempimenti che derivano dal Dpr 151 del 2011, ma gli amministratori, che sono i responsabili dell’attività,
devono attuare misure organizzative e gestionali un po’ più complesse rispetto a quanto previsto per gli edifici con altezza sotto ai 24 metri.

Per gli edifici con altezza antincendio superiore agli 80 metri sono necessari:

  • una struttura organizzativa e gestionale
  • un centro di gestione dell’emergenza
  • un responsabile della gestione della sicurezza antincendio
  • un coordinatore  dell'emergenza in possesso di un attestato di idoneità tecnica conseguito dopo
    aver frequentato un corso per rischio elevato secondo quanto previsto dal Dm 10 marzo 1998.

Per gli edifici che superano i 24 metri è necessario dare atto degli avvenuti adempimenti alle norme, in occasione
della presentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio.

Norme subito applicate per gli interventi sulle
facciate degli edifici superiori ai 24 metri

Bisogna rispettare una serie di requisiti antincendio per la sicurezza delle facciate:

  • evitare che la propagazione dell’incendio tramite l’involucro edilizio vada a compromettere le compartimentazioni;
  • limitare il rischio di propagazione all’interno dell’edificio di fiamme originatesi all’esterno;
  • eliminare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l’esodo e la sicurezza dei soccorritori.

Tali norme valgono sia per i nuovi edifici e sia per gli interventi riguardanti più della metà della superficie complessiva delle facciate.

Le nuove norme antincendio sulle facciate non si applicano a quegli edifici dove i lavori siano stati già pianificati o siano già in corso
di realizzazione sulla base di un progetto già approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco o che alla data del 6 Maggio 2019
abbiano già ricevuto gli atti abilitativi per realizzare i lavori dalle competenti autorità locali.

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10.05.2019

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