Frazionamento dell'appartamento senza rifare le Tabelle Millesimali.
Sentenza della Cassazione 15109 del 03.06.19
La Cassazione con la sentenza 15109 del 03.06.19 ha stabilito che in caso di frazionamento orizzontale di un appartamento,
cioè divisione in due unità, non si determina nessun effetto sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari.
Il valore millesimale della singola unità viene ripartito tra
le due nuove unità dall'Assemblea, secondo i criteri di Legge.
Sarà onere dell’Assemblea provvedere a ripartire tra le due nuove parti cosi’ create ed i rispettivi titolari, i nuovi valori proporzionali
espressi in millesimi, cioè suddividere in due il precedente valore millesimale della singola unità, sulla base dei criteri sanciti dalla Legge.
Nella sentenza viene inoltre affermato che il semplice frazionamento orizzontale senza aumento di superficie non costituisce in alcun
modo “notevole alterazione” e quindi non ricorra l’obbligo della revisione delle tabelle millesimali, come previsto dal punto 2. del
1° comma dell’art. 69 DACC (disposizioni di attuazione del codice civile).
Roma, 04.06.19
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